Nell’ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario o del custode dell’animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c. comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, il mancato superamento della presunzione di responsabilità da parte di uno degli interessati, ovvero l’accertamento in concreto di una sua violazione delle regole di prudenza o delle regole specifiche che presiedono alla circolazione stradale (nella specie, l’eccessiva velocità tenuta dal conducente del motoveicolo) non implica l’esonero da responsabilità dell’altro, se questi a sua volta non abbia vinto la presunzione a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito) qualora beninteso esistesse la prova di un rapporto con l’animale che presupponesse il dovere di esercitare su di esso il controllo.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.6.2020, n. 13004
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