Rilevata la ascrivibilità, sotto il profilo tanto causale, quanto dell’imputabilità soggettiva, al solo ed esclusivo comportamento della vittima – la quale, scavalcato il guard rail in stato di evidente ebbrezza alcolica, perdeva l’equilibrio e precipitava in mare, perdendo così la vita – ritenuto idoneo ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale, ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell’omessa custodia ex articolo 2051 c.c., da parte del comune, ovvero del comportamento colposo dell’ente ex articolo 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell’evento di danno. Respinta, quindi, la richiesta di risarcimento dei congiunti del giovane i quali avevano citato in giudizio ex art. 2051 c.c. il Comune per non aver predisposto le idonee protezioni ed i necessari segnali di pericolo nel luogo dell’incidente.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.03.2022, n. 8098
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