Il diritto del danneggiato al risarcimento del danno nasce “limitato” per volontà di legge, con la conseguenza che il relativo limite massimale, entro cui è tenuta la compagnia di assicurazione, valendo a delimitare normativamente tale diritto, è rilevabile anche d’ufficio e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato anche se nel frattempo sono passati anni e le norme sono cambiate.
NDR: in tal senso Cass. 16148/2019.
Tribunale di Lecce, sentenza del 23.9.2021, n. 1047
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