Le peculiarità del caso concreto che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità. Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall’attore, o richiamate dal giudicante (come “danno morale”, “danno biologico”, “danno alla vita di relazione”, e via dicendo), ma occorre considerare: quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio; quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice.
NDR: in argomento Cass. n. 10912 del 07/05/2018, n. 4535 del 22.2.2017, n. 20630 del 13.10.2016 e n. 1305 del 25 gennaio 2016.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2021, n. 5865
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno