Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati – purché in presenza di specifica domanda – gli interessi c.d. “compensativi”, con decorrenza dal momento dell’illecito (fattispecie in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.4.2024, n. 10376
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