L’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 283 del d.lgs. 209/2005 (e prima dall’art. 19 della L. n. 990/1969), al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, previsto nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, dunque, che il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto e ciò in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato come invece avviene negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto “nofault”.
NDR: in senso conforme Trib. Cosenza 29/10/2019, n. 2157 e Trib. Milano 06/05/2020, n. 2704.
Corte di appello di Bari, sentenza del 23.6.2022, n. 1030
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