Riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato?

Il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato; resta, nondimeno, inteso che al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, e ciò vuoi perché l’obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi, vuoi perché sussiste la possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, sicché non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito. Su tali basi, va confermato come – ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, comma 2, cod. civ. – la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (tale situazione è quella di specie, dal momento che – a fronte di un valore del veicolo, al momento del sinistro, stimato in appena Euro 350,00 – il risarcimento in forma specifica ammontava a Euro 892,58; vero è, tuttavia, che la SC afferma pure che, nell’ipotesi in cui il danneggiato decida – com’è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo; tuttavia, nel caso che occupa, la richiesta di tali voci di danno non risulta essere stata formulata, rimanendo estranea agli accertamenti demandati al CTU, ciò che impedisce di stabilire se esse, eventualmente, compensassero – o meglio, in quale misura lo facessero – l’importo di Euro 892,58 previsto per la riparazione).

NDR: in tal senso Cass. n. 10686 del 2023.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.4.2024, n. 10549

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