Ai sensi della procedura disciplinata dall’art. 1 del Decreto 22 ottobre 1999, n. 460, in attuazione dell’art. 46 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è previsto che, ai fini della rimozione dei veicoli in stato di abbandono, gli organi di polizia stradale, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (nel caso di specie, il veicolo aveva la vernice del tetto usurata, era ricoperto di fogliame ed aveva tutti gli pneumatici sgonfi) e cioè privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione, devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo avere accertato che non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, devono disporne il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.5.22, n. 14553
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