La disciplina di cui alla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, in tema di risarcimento danni e benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere non può in alcun modo essere applicata alla fattispecie oggetto della presente causa in quanto i sinistri stradali da cui sono derivate le lesioni costituiscono non già un rischio specifico tutelato dalla legge per gli appartenenti alle forze dell’ordine, bensì un rischio ordinario al quale è esposto qualsiasi cittadino che circoli in strada.
Tribunale di Roma, sentenza del 8.3.2023, n. 2379
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