Va confermato che il mancato adempimento dell’onere della previa richiesta di risarcimento ex art. 145 c.d.a. determina l’improponibilità della domanda, rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito. L’obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, difatti, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all’impresa assicuratrice di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
NDR: in argomento Cass. 26/10/2009 n. 22597, 25/08/2006 n. 18493, 21/12/2004 n. 23696, 21/05/2004 n. 9700 e 21/02/2003, n. 2655. La citata disposizione di legge prevede quanto segue. L’art. 145 c.d.a. subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberands) a far data dalla ricezione da parte dell’impresa di assicurazione di un’istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148 c.d.a.”. Quest’ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 2, che “da richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresì, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.11.2021, n. 31376
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