I conducenti dei veicoli hanno un dovere di prudenza nei confronti dei pedoni, in quanto utenti deboli della strada, e hanno l’obbligo di fermarsi quando essi stanno attraversando sulle strisce pedonali o si stanno accingendo a farlo. E anche in caso di investimento del pedone fuori dalle strisce il conducente non è esonerato dalla responsabilità dell’incidente, in quanto, secondo la giurisprudenza, l’attraversamento improvviso di un pedone non può considerarsi un evento imprevedibile, anche se avviene fuori dagli attraversamenti pedonali. A maggior ragione chi sta effettuando una manovra di retromarcia è tenuto a farlo in sicurezza, lentamente, adottando tutte le cautele necessarie e con il completo controllo dello spazio retrostante (nella specie il giudice afferma che il libero transito dei pedoni sulla strada de qua era fatto del tutto prevedibile, trattandosi di area mercatale, nella circostanza, chiusa al traffico degli autoveicoli per lo svolgimento del vicino mercato settimanale; non solo: il conducente era persino consapevole della presenza del pedone nelle immediate vicinanze dell’auto, avendoci interloquito, anche in maniera animata. Pertanto, nell’eseguire la manovra di retromarcia, avrebbe dovuto adottare la massima cautela, procedendo molto lentamente e verificando scrupolosamente di non interagire con altri mezzi o utenti della strada).
Corte di appello di Lecce, sentenza del 13.5.2022, n. 570
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