Responsabilità presunta in carico al conducente in caso di sinistro: prova liberatoria

Come noto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, egli non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Tale presunzione, inoltre, ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro. Questo principio configura, a carico del conducente, una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.

NDR: in tal senso Cass. 16 febbraio 2017, n. 4130.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.5.2024, n. 15180

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