La responsabilità di un ente pubblico, per danni cagionati da fauna selvatica, allorché venga vagliata alla stregua dei principi generali sanciti dall’articolo 2043 cod. civ., comporta che il danneggiato risulti gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente tenuto al controllo della fauna, prova da ritenersi raggiunta allorché si dimostri che l’ente suddetto non abbia adottato adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica non provocasse danni alle persone e cose.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 19 luglio 2017, n. 27543 e alla seconda Cass. 24 settembre 2002, n. 13907.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.4.2024, n. 11063
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