Responsabilità oggettiva del proprietario del bene demaniale e prudenza degli utenti

L’allocazione della responsabilità oggettiva per custodia in capo al proprietario del bene demaniale per i danni che esso può provocare agli utenti ex art. 2051 c.c. non esime gli utenti stessi dal dover far uso di una ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità.

NDR: in tal senso Cass. 56/2016.

Tribunale di Bari, sentenza del 12.10.2021, n. 3562

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