Responsabilità ex art. 2051 c.c.: riparto degli oneri probatori

È errata la pronuncia che pone l’onere della prova del caso fortuito non sulla parte abilitata a evitare la produzione dell’eziologia dannosa, a favore del quale nella struttura dell’art. 2051 cod. civ., il fortuito giova, ma sulla parte danneggiata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.7.2024, n. 19147

…omissis…

Fatti di causa

I fatti ancora rilevanti risultano come segue dalla sentenza impugnata: Ma.Na., alla guida della propria autovettura sulla strada XX pacificamente di pertinenza della Provincia (e ora della Città Metropolitana) di –, intorno alle ore 22 del 4/12/2009, perse il controllo dell’autoveicolo, e dopo avere sbandato da un lato all’altro della strada, asseritamente a causa del manto stradale coperto da olive, e quindi reso viscido e vischioso, arrestò la marcia della vettura.

II Ma.Na., successivamente, constatata l’entità dei danni riportati dal mezzo, lo vendette quale rottame e convenne in giudizio l’ente pubblico al fine di ottenere il risarcimento dei danni, pari a oltre ottomila Euro.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio con l’ente pubblico, con la sentenza n. 5173 del 2017 accolse integralmente la domanda e condannò la Città Metropolitana di — al pagamento di Euro ottomila e cinquecento.

La sentenza venne impugnata dall’ente pubblico territoriale e, nel ricostituito contraddittorio delle parti, la Corte d’Appello di Bari ha, con la sentenza n. 1203 del 25/06/2020, accolto l’impugnazione ed ha rigettato la domanda proposta in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari propone ricorso per cassazione, con atto affidato cinque motivi, Ma.Na.

Risponde con controricorso la Città Metropolitana di —

Il Procuratore Generale non ha preso conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/04/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Ragioni della decisione

Il ricorrente pone i seguenti motivi di censura avverso la sentenza della Corte territoriale.

Con il primo motivo (pagg. 9-12), premesso che del Collegio che ha deliberato l’impugnata sentenza aveva fatto parte il giudice ausiliario avvocato Alfredo Coluccia, quale relatore ed estensore della sentenza, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice ausiliario di Corte d’Appello – segnatamente degli articoli da 62 a 72 della legge n. 98 del 9/08/2013 di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 – in relazione agli articoli 102 e 106 della Costituzione; conseguentemente deduce la nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) per vizio di costituzione del giudice ai sensi degli articoli 158 e 161 cod. proc. civ.;

con il secondo motivo (pagg. 12-14) il Ma.Na. deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli articoli 111, comma 6, Costituzione e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., giacché la motivazione in ordine alla ritenuta prossimità temporale dello spargimento delle olive, circostanza decisiva per l’affermata ricorrenza del caso fortuito, risulta meramente apparente, in quanto fondata su ipotesi non sottoposte a vaglio critico;

con il terzo motivo (pagg. 14-18) il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli articoli 111, comma 6, Costituzione, 132, comma 2 n. 4, 253, comma 1, e 257 cod. proc. civ., poiché la Corte d’Appello, incorrendo in insanabile contraddizione, da un lato aveva omesso di disporre un nuovo esame del teste An.La., affinché chiarisse la deposizione in ordine ai sinistri precedenti a quello oggetto di causa sul medesimo tratto di strada e indicasse i nominativi dei “colleghi” da cui aveva appreso tale circostanza, e dall’altro aveva ritenuto l’irrilevanza probatoria della testimonianza, in quanto de relato e generica;

con il quarto motivo (pagg. 18-28) Ma.Na. deduce la violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 2727,2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’impugnazione di merito ammesso presunzioni fondate su fatti incerti e del tutto prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nonché, con riferimento alle norme processuali, per aver elevato a dignità di prova elementi istruttori senza il doveroso apprezzamento critico; segnatamente i vizi denunciati investono: a) la presunzione di prossimità temporale dello sversamento delle olive, fondata sulla resistenza alla pioggia; b) l’affermata inverosimiglianza degli altri sinistri dichiarati dal teste An.La. in quanto asseritamente non segnalati alla pubblica autorità; c) l’argomento presuntivo tratto dall’essersi i Carabinieri immediatamente attivati per la rimozione della patina d’olio, a pretesa conferma della non conoscenza del fattore di pericolo da parte della Provincia di Bari;

con il quinto motivo (pagg. 28-31) il ricorrente denuncia la violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697, comma 2, cod. civ., art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’ Appello di Bari: a) ritenuto rilevante, all’interno della fattispecie astratta dell’art. 2051 cod. proc. civ., l’elemento soggettivo della conoscenza, da parte del custode, dell’insorta anomalia stradale, nonostante la natura oggettiva della responsabilità, ponendo a carico del danneggiato il relativo onere probatorio e accertando che, in difetto di prova, l’Ente territoriale non ne fosse a conoscenza; b) sussunto nella nozione di caso fortuito comportante esonero di responsabilità, un evento – lo spargimento di olive su strada provinciale in zona a speciale e notoria vocazione olivicola – privo del carattere dell’imprevedibilità; c) comunque sollevato l’Ente custode dall’onere di provare il caso fortuito, che era stato ritenuto sussistente per il semplice fatto che il fattore di pericolo fosse ricollegabile alla condotta di terzi utenti della strada.

Il Collegio rileva che non vi è più luogo a sindacato sul primo motivo di ricorso, in quanto esso è stato ritualmente rinunciato dal ricorrente in sede di memoria, alla luce della nota sentenza n. 41 del 17/03/2021 della Corte Costituzionale, resa pubblica successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione che era stato notificato nel dicembre dell’anno 2000.

La detta sentenza ha sancito la legittimità costituzionale, fino al 31/10/2025, della composizione dei collegi delle Corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario per ogni collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario, laddove ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 del D.L. n. 69 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017”.

Il secondo, il quarto e il quinto motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto tutti si appuntano, sebbene con riferimento ai diversi parametri dei nn.3 e 4 del comma 1 dell’art. 360 codice di rito, sul difetto o sulla mancanza della motivazione, non in senso grafico ma di intellegibilità complessiva del ragionamento decisorio del giudice d’appello.

Essi sono fondati, posto che è agevole rilevare una complessiva contraddittorietà della motivazione, invero da un lato la Corte territoriale afferma che lo spargimento di olive si era verificato poco prima rispetto al verificarsi del sinistro inteso come scivolamento dell’autovettura del Ma.Na. sul manto stradale invaso dalle olive – ma non colloca esattamente quanto tempo prima e non indica le fonti del proprio convincimento -, sinistro che però pacificamente si era verificato intorno alle ore 22 e dall’altro lato comunque riporta la dichiarazione di An.La., testimone diretto, in quanto procedeva con la sua auto sulla stessa strada, di seguito a quella condotta dal Ma.Na., che, oltre a descrivere le circostanze dell’incidente e ad affermare che proprio vedendo quel che era accaduto egli riuscì ad arrestare la marcia della propria autovettura senza conseguenze dannose, aveva affermato che dei suoi colleghi di lavoro gli avevano riportato che si erano verificati degli incidenti di piccola entità nel medesimo tratto di strada, nel pomeriggio del XX, in tal modo verificandosi una intima contraddizione della motivazione (nel senso precisato da Cass. n. 20112 del 18/09/2009 Rv. 609353 – 01 e seguenti, tra le quali Cass. n. 3819 del 14/02/2020 Rv. 656925 – 02), poiché in ogni caso essa lascia trasparire la possibilità che l’intervento di sgombero delle olive, e di messa in sicurezza o di chiusura temporanea al traffico della strada XX da parte della Città Metropolitana di –, avrebbe dovuto aver luogo prima delle ore 22.

In concreto, la Corte territoriale non spiega adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, in ordine all’essersi verificato lo sversamento delle olive sul fondo stradale poco prima dell’arrivo del Ma.Na., limitandosi la Corte d’Appello a tacciare di genericità la testimonianza del teste An.La. senza collegarla alle risultanze del verbale dei Carabinieri, intervenuti sul posto subito dopo l’incidente occorso al Ma.Na., e soprattutto a quanto dichiarato da uno degli agenti operanti, l’appuntato dei Carabinieri Ma.Di., il quale aveva testualmente collocato temporalmente lo sversamento delle olive sulla sede stradale nel pomeriggio del 4/12/2009, concordando in tal modo con quanto affermato dal Librino.

In tal modo la Corte territoriale, non spiegando adeguatamente, pur nel suo potere di scelta delle prove ritenute attendibili (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 – 05), perché lo sversamento delle olive doveva essere avvenuto poco prima delle ore 22, svuota di contenuto il dovere di custodia, incombente sulla Città Metropolitana di –, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., esonerandola dall’obbligo di mantenere sgombra da insidie la strada di sua competenza e, quindi, non applicando correttamente la norma di riferimento.

In definitiva, il ragionamento del giudice d’appello è errato perché pone l’onere della prova del caso fortuito non sulla parte abilitata a evitare la produzione dell’eziologia dannosa, a favore del quale nella struttura dell’art. 2051 cod. civ., il fortuito giova, ma sulla parte danneggiata, ossia, nella specie, sul Ma.Na.

I motivi secondo, terzo e quarto sono, pertanto, accolti.

II terzo motivo, che denuncia una omessa attività istruttoria da parte del giudice di merito è assorbito.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa per nuovo esame, comportante accertamenti di fatti, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 15 Aprile 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 luglio 2024

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