Il danneggiato, là dove agisca ex art. 149 D.L.vo 209/2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni patiti, comunque deve evocare in giudizio quale litisconsorte necessario anche il proprietario del veicolo danneggiante, in quanto responsabile finale del danno e potenzialmente chiamato in ultima istanza a rispondere dello stesso, una volta esercitate le eventuali azioni di regresso da parte delle compagnie assicuratrici coinvolte nelle pretese risarcitorie. Tale conclusione si impone per il solo fatto che si discuta di un danno risarcibile conseguente al sinistro stradale, anche là dove non fosse controversa fra il danneggiato e la propria compagnia assicuratrice la responsabilità nella causazione del sinistro.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.10.2021, n. 7975
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