Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade […] discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell’Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (nella specie tra la data di fine lavori e il giorno dell’incidente era intercorso un periodo di almeno tre mesi, nel quale il Comune ben avrebbe potuto – e dovuto – avvedersi del pericolo costituito dalla presenza del materiale di risulta).
NDR: in tal senso Cass. 21/07/2006, n. 16770.
Tribunale di Lecce, sentenza del 13.6.2022, n. 1762
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