In materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la vittima di un danno provocato da una cosa ha l’onere di dimostrare la pericolosità di quest’ultima; fornita tale prova, spetta al custode dimostrare che il danno è stato provocato da un caso fortuito (nel caso di specie l’attrice aveva dimostrato la pericolosità del tratto stradale ove avvenne il sinistro, mentre l’ente gestore della strada – il Comune – non aveva affatto dimostrato il caso fortuito).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2021, n. 35146
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