Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: ripartizione degli oneri probatori

In materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,  la vittima di un danno provocato da una cosa ha l’onere di dimostrare la pericolosità di quest’ultima; fornita tale prova, spetta al custode dimostrare che il danno è stato provocato da un caso fortuito (nel caso di specie l’attrice aveva dimostrato la pericolosità del tratto stradale ove avvenne il sinistro, mentre l’ente gestore della strada – il Comune – non aveva affatto dimostrato il caso fortuito).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2021, n. 35146

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