Nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quando la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 cod. civ., che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa. Inoltre, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso; se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato la responsabilità dell’ente proprietario della strada per difetto di custodia della strada e della ditta esecutrice di lavori per la mancata manutenzione e la presenza di ghiaia e sabbione sul manto stradale nonché il concorso del danneggiato il quale, abitando nei pressi, avrebbe dovuto essere a conoscenza dei lavori e dello stato del manto stradale e, conseguentemente, avrebbe dovuto adottare maggiori cautele).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.12.2021, n. 41749
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