L’art. 2051 c.c. nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio d’imputazione che prescinde dalla colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso, e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (nel caso di specie, derivando il danno dalla presenza di un capriolo sulla sede stradale, i giudici di legittimità hanno confermato quanto statuito dal giudice di merito il quale escludeva la responsabilità custodiale del Comune, ricorrendo gli estremi dell’obiettiva imprevedibilità “ex ante” dell’immissione nella carreggiata dell’animale).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2021, n. 28099
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