Va data adesione all’indirizzo interpretativo per cui la relazione di parentela non può costituire “ex se” prova del danno da perdita del rapporto parentale, da intendersi quale venire meno della comunanza spirituale con la vittima che implica, non necessariamente la convivenza, ma certamente la prova del concreto atteggiarsi dei rapporti e delle relazioni effettivamente intrattenute dal familiare con la vittima, mentre la mera relazione di consanguineità non è quindi da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, gravando sui congiunti l’onere di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (fattispecie in tema di sinistro stradale).
NDR: in argomento Cass. 11200/2019, 21230/2016 e 16992/2015.
Corte di appello di Milano, provvedimento del 2.3.2022
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