La relazione delle forze di polizia intervenute quando il sinistro si è già verificato, redatta dal pubblico ufficiale a seguito del sopralluogo e delle indagini svolte a posteriori, contiene la descrizione di situazione e fatti non necessariamente avvenuti alla sua presenza e non costituisce, quindi, documento coperto da pubblica fede che possa essere impugnato con la querela di falso. Difatti, costituiscono atti pubblici, a norma dell’art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell’allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all’attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.
Nella detta nozione di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., alle condizioni previste dall’art. 2700 c.c., rientra il verbale di accertamento, in quanto espressione di funzioni certificative, ma non la relazione di servizio redatta dagli organi di polizia, quantomeno con riferimento alle informazioni descrittive in esso contenute. Dunque l’atto formato dal pubblico ufficiale che non sia espressione della sua funzione pubblica certificativa, come attribuitagli dalla legge, costituisce semplice documento che non ha efficacia probatoria legale, suscettibile di essere liberamente valutato dal giudice come elemento di prova il cui contenuto contrario può essere dimostrato con ogni mezzo dalla parte interessata (nel caso di specie l’attore non ha inteso proporre querela di falso avverso il verbale di contestazione, ma avverso la sola relazione di incidente stradale, che deve quindi essere dichiarata inammissibile).
NDR: in argomento Cass. 28.07.2017 n. 18757, 23.8.1978 n. 3951 e 06.07.2021, n. 19032.
Tribunale di Milano, sentenza del 27.7.2022, n. 6621
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