Va affermato che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2, non è sufficiente la prova relativa all’avvenuta infrazione al C.d.S. essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l’evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un’incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile. Non possono pertanto essere confusi il piano della violazione amministrativa, rilevante ai fini della colpa specifica, e quello della causalità materiale, rispetto al quale interviene il disposto di cui all’art. 2054, comma 2 (è quindi infondato il motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 154 e 149 C.d.S. dolendosi che, accertato che l’autoveicolo aveva effettuato una repentina e non segnalata ripartenza dalla posizione di sosta, doveva essere fatta applicazione dell’art. 154, quale norma speciale rispetto all’art. 2054 c.c., comma 2, e dunque con esonero per il danneggiato dalla prova liberatoria, e che alla stessa conclusione doveva pervenirsi con riferimento all’art. 149, relativo al rispetto della distanza di sicurezza in modo da arrestare tempestivamente la marcia).
NDR: in tal senso Cass. n. 8311 del 2023.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.12.2023, n. 36182
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