Al rapporto sul sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale non può essere attribuita piena prova fino a querela di falso relativamente alle deduzioni sulla dinamica del sinistro occorso, dal momento che, pur trattandosi di atto pubblico, la sua compilazione risale ad epoca successiva rispetto al sinistro. Purtuttavia, per la sua natura di atto pubblico, tale rapporto ha pur sempre una attendibilità intrinseca, liberamente apprezzabile ex art. 116 c.p.c., che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, che nella specie non è stata fornita, non potendo ritenersi raggiunta con la prova per testi.
NDR: in argomento Cass. 20025/2016, 22662/2008 e SS.UU. 916/1996.
Tribunale di Lecce, sentenza del 19.4.2023, n. 1185
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