Rapporto di polizia e insussistenza di fatti non attestati: quale efficacia probatoria?

Con riferimento agli accertamenti espletati dall’autorità di pubblica sicurezza, giunta sul luogo nell’immediatezza dell’incidente, il particolare affidamento che si deve all’organo che li ha effettuati, rende gli stessi attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata. Ciò, posto che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre – e solo – un’attendibilità intrinseca. Pertanto, a tale documento può soltanto attribuirsi un’attendibilità intrinseca in relazione i fatti da esso attestati, ma non certo piena efficacia probatoria in relazione all’insussistenza dei fatti, viceversa, non attestati (alla stregua di tali principi, risulta priva di ogni fondamento la pretesa del ricorrente di attribuire efficacia di “piena prova” addirittura alla mancata menzione, nel rapporto dei vigili urbani, della presenza di cartelli di segnaletica stradale attestanti “lavori in corso” e all’eccesso di velocità).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 6 ottobre 2016, n. 20025 e alla seconda Cass. 9 settembre 2008, n. 22662.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.3.2024, n. 7897

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