Quando l’evento meteorologico ha rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.?

Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tal senso, dunque, l’imprevedibilità, alla stregua di una indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento” mentre l’eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale (caso di domanda, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., nei confronti di Roma Capitale al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti da autovettura danneggiata, mentre era parcheggiata, dalla caduta di un albero.

NDR: in argomento Cass. 22/11/2019 n. 30521, 01/02/2018 n. 2482, 28/07/2017 n. 18856, nonché s.u. 26 febbraio 2021, n. 5422.

Tribunale di Roma, sentenza del 20.6.2022, n. 9735

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