Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 c.d.s.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza. Quindi, il conducente di un veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione”), 141 c.d.s. (che impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (“i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”).
NDR: in argomento Cass. 12444/2008, 9528/2012, 7479/2020, 16768/2006, 17895/2012 e 14914/2015.
Tribunale di Milano, sentenza del 10.3.2023, n. 1894
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