Se è ben vero che non vi è stata contestazione da parte del convenuto del preventivo di spesa del carrozziere di fiducia dell’attore appellante per la riparazione dei danni all’autovettura, è altrettanto vero che sarebbe stato onere della parte attrice fornire la prova dell’effettiva somma versata per le opportune riparazioni, non essendo comunque sufficiente allegare il mero preventivo di spesa. È difatti insufficiente il solo preventivo a fondare la pretesa risarcitoria, trattandosi di un atto di parte fuori dal contraddittorio.
Corte di appello di Roma, sentenza del 15.3.2022, n. 1740
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