Al fine di sostenere l’eccessiva velocità ovvero la concorrente responsabilità del conducente dell’altra autovettura non rappresenta elemento rilevante se lo scontro sia avvenuto al centro dell’incrocio o se era stato quasi terminato l’attraversamento, posto che la disciplina legale delle precedenze da osservare nei crocevia estende la sua efficacia vincolante nei confronti dei conducenti su tutta la relativa area, e non è pertanto necessario accertare in quale punto del crocevia abbia avuto luogo la collisione.
NDR: in tal senso Cass. 13449/2004 e 2369/1998.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.4.2021, n. 3002
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