Riconoscere la potenziale insidiosità della strada “per gli utenti”, in senso generale, non equivale ad affermare che il manto stradale abbia per certo rappresentato un’insidia nel caso specifico (nella specie si afferma che la causa del sinistro è da ricondurre al caso fortuito consistente nel comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso: la presenza dell’avvallamento pericoloso, infatti, era ben visibile in considerazione sia dell’ora diurna in cui la caduta è avvenuta, non essendo stata neppure paventata l’esistenza di una giornata nuvolosa, sia della perfetta conoscenza dello stato dei luoghi da parte della stessa che era solita percorrere la strada teatro del sinistro; la stessa, peraltro, era a conoscenza delle condizioni precarie del manto stradale, circostanza, quest’ultima, espressamente riferita in sede di interrogatorio formale).
Tribunale di Lecce, sentenza del 20.5.2021, n. 1517
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