Con riferimento alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, dell’oggettiva pericolosità della strada derivante dall’umidità, va affermato che la circostanza dell’essere il fondo stradale bagnato, in ogni caso, non è idonea a provare la sussistenza del nesso causale, ove la si correli alla necessità incontroversa di una condotta di guida prudente proprio in relazione alla situazione di umidità (la cui carenza – nella specie – è stata posta dalla corte territoriale a fondamento dell’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.3.2024, n. 5762
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