Se viene accertata una “perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica) possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un “danno patrimoniale” – emergente e da lucro cessante – determinato dall’impedimento o dalla riduzione dell’attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost., e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale (fattispecie in tema di buche stradali).
NDR: in argomento Cass. 09/02/2005 n. 2639, 18/11/2014 n. 24471, 11/12/2000 n. 15580 e 20/10/2005 n. 20324.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.7.2023, n. 20922
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