Ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell’art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Pertanto, qualora l’unico elemento astrattamente rilevante ai fini del giudizio di responsabilità della convenuta amministrazione comunale è costituito dal blocco di cemento (una vecchia fondazione di un palo dell’illuminazione verosimilmente pubblica), con il quale ha impattato l’autovettura, si reputa corretto ritenere sussistente la fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode alla luce della condotta del conducente, che ha autonomamente perso il controllo del veicolo, mentre procedeva a velocità elevata non conforme a quella imposta dalla segnaletica stradale e comunque non consona ai luoghi abitati, e privo di cintura di sicurezza.
NDR: sul punto si veda Cass. 2480/2018 che, ricostruita la nozione di caso fortuito rilevante ai fini dell’art. 2051 c.c., ha in particolare statuito che “… quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini sostanzialmente analoghi Cass. 28616/2013)”.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 3.3.2023, n. 1580
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