Va confermato l’orientamento interpretativo giurisprudenziale che valorizza la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile, dovendosi affermare la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri. Nella specie (domanda di risarcimento del danno per investimento del pedone) la Corte d’Appello ha errato nell’applicare un aumento del punto tabellare (20%) proprio delle micropermanenti ad una fattispecie di lesione macropermanente (11% o 12%) e si è limitata ad affermare che la mancanza di redditi non è di per sé sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze, desumibili anche in base alla prova presuntiva.
NDR: in senso conforme Cass. n. 16541 del 2012, n. 2644 del 2013 e n. 25843 del 13/11/2020.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.10.2023, n. 28418
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