L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (in applicazione di tali principi il giudice ha osservato che il fatto che il pedone, che già si era sporto dal marciapiede per osservare l’arrivo dell’autobus, abbia compiuto un passo in avanti proprio all’arrivo dell’autobus in corrispondenza della fermata, senza evidentemente attendere il completo arresto e l’apertura delle porte anche per la discesa di eventuali passeggeri, appare integrare un’imprudenza di gravità tale da configurare un suo concorso prevalente nella misura del 60% nella produzione dell’evento. Parimenti responsabile nella misura del 40% deve ritenersi il conducente del veicolo investitore, considerato che il furgone parcheggiato gli impediva la visuale, il che avrebbe dovuto indurlo ad un avvicinamento alla fermata a velocità ancor più moderata di quella usualmente necessaria per effettuare la manovra di arresto, tenuto anche conto che prima di concludere tale manovra aveva avvistato il pedone che si sporgeva).
NDR: in argomento Cass. 842/2020, 2241/2019 e 8663/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 21.12.2022, n. 10048
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