Posto che la presenza di un pedone integra sempre un elemento che impone al conducente di un veicolo di prestare la massima attenzione anche ad eventuali condotte poco caute che il pedone possa mettere in atto, la mera condotta imprudente del pedone non è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta colposa del conducente e quella incauta, ma non imprevedibile, del pedone stesso, dovendosi confermare come sussista la responsabilità del conducente in caso di investimento di un pedone a meno che il primo dimostri che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento avendo il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale tale da mettere il conducente nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti.
NDR: in argomento Cass. 28 marzo 2022, n. 9856 e 28 gennaio 2019, n. 2241.
Corte di appello di Milano, sentenza del 13.12.2022, n. 3932
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