Con riguardo all’elemento soggettivo della colpa si è in presenza di un contributo concorsuale del pedone investito dal velocipide ex art. 1227 c.c. qualora il pedone proceda in fase di corsa sul marciapiede (facendo dunque footing), per di più in prossimità di un incrocio. D’altra parte, il conducente di un veicolo (al quale è equiparato il conducente di un velocipede) è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all’occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (dovendosi ritenere più che verosimile che laddove il ciclista avesse tenuto una condotta di guida rispettosa delle più elementari regole di prudenza e diligenza, ad esempio conducendo la bicicletta a mano sul marciapiede nell’approssimarsi alla pista ciclabile ivi presente, ben avrebbe potuto evitare il sinistro).
Tribunale di Milano, sentenza del 3.4.2023, n. 2705
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