PA, manutenzione stradale, regole di comune prudenza

In tema di responsabilitĂ  civile della p.a. per la manutenzione di una strada (sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale), la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada non esime la p.a. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumitĂ  degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

NDR: in tal senso Cass. n. 10916 del 05/05/2017 e n. 25925 del 15/10/2019.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2020, n. 9259

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