La responsabilità civile della P.A. di cui all’art. 2051 c.c., opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (la SC cassa con rinvio la sentenza di appello che nel caso di specie – relativo alla domanda di risarcimento per i danni causati da un branco di cinghiali che aveva attraversato la strada in cui transitava l’autovettura dell’attore – aveva confermato il rigetto della domanda rilevando che la relazione custodiate veniva meno trattandosi di strada che attraversa un parco nazionale, essendo quindi, prevedibili e verosimili attraversamenti di animali selvatici).
NDR: in tal senso Cass. n. 16295 del 18/06/2019.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 26.6.2020, n. 12899
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