La controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione “ex” art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada – per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 44 del 1997 – rientra nell’ambito applicativo dell’art. 32 del D.Lgs. 150 del 2011; pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l’opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l’ente locale concedente; siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d’ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Cassazione civile, sezione seconda, oridnanza del 12.4.2024, n. 9986
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