La condotta del conducente che, dopo aver effettuato un tamponamento, abbia abbandonato la propria vettura omettendo di prestare aiuto al tamponato integra il reato di omissione di soccorso cui all’art. 189 del Codice della Strada. Ciò posto, ai fini della valutazione del nocumento lamentato, occorre tenere conto dell’entità delle lesioni riportate al momento del sinistro (che nel caso in esame sono state del tutto modeste e non hanno dato luogo ad alcuna invalidità di carattere permanente; ne consegue che correttamente il promo giudice ha quantificato l’ammontare del danno nella misura di € 600,00 per ciascun degli attori.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 20.7.2023, n. 5261
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