La domanda formulata in relazione al danno morale comprensivo del danno da perdita del rapporto parentale è meritevole di accoglimento in considerazione della circostanza che il fatto illecito che ha cagionato la morte in seguito al sinistro integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., accertamento incidentale che non è precluso al Giudice civile, posto che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna ma non accerta la responsabilità penale dell’imputato. Ritiene il Giudicante che nella liquidazione di tale danno, da compiersi con criteri necessariamente equitativi, vada ricompreso non solo il ristoro per il dolore e la sofferenza contingenti, patiti da parte attrice a seguito dell’evento luttuoso, ma anche la perdita del rapporto parentale secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza che ciò possa comportare un rischio di duplicazione del risarcimento.
NDR: in tal senso Cass. 1.3.2004 n. 4118.
Tribunale di Roma, sentenza del 6.2.2023, n. 1933
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