Non può ritenersi di per sé inammissibile la domanda sol perché il veicolo sul quale viaggiava l’attore era sprovvisto di collaudo, atteso che la norma di cui all’art. 80 D.lgs 285/92 (codice strada), che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa nei confronti di chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, ha rilevo ai fini dell’applicazione della relativa sanzione o della eventuale valutazione della sussistenza di profili di colpa del danneggiato stesso, ma, stante le note finalità di tutela correlate all’istituzione del Fondo di Garanzia Vittime Strada, non può precludere, di per sé, sussistendone gli altri presupposti, l’accesso alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del detto Fondo.
Tribunale di Lecce, sentenza del 28.3.2022, n. 846
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