Il conducente di un autoveicolo, qualora, nell’approssimarsi ad un incrocio, sia in grado di avvistare tempestivamente l’irregolare sopraggiungere di un altro veicolo, il quale non rallenti la corsa e violi l’obbligo di dare la precedenza, può liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ. solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e, quindi, dimostrando di avere non soltanto decelerato, ma anche azionato i dispositivi frenanti ed effettuato segnalazioni acustiche, le quali sono consentite, nei casi di pericolo immediato, pure nei centri abitati. Va così confermato che nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocitĂ agli incroci), potendo l’eventuale inosservanza delle dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (nel caso di specie, l’incrocio non era regolato da impianti semaforici, non potendosi applicare la presunzione esclusiva di responsabilitĂ a carico di chi abbia attraversato con il rosso e, non essendovi un segnale di “stop”, non può neanche applicarsi la presunzione esclusiva di responsabilitĂ a carico di chi abbia omesso di rispettare il segnale di stop. Opera, invece, la presunzione di corresponsabilitĂ nella determinazione del sinistro in quanto, non essendo in discussione l’omessa precedenza al veicolo che proveniva dalla destra; l’estrema lacunositĂ della dinamica non rende possibile comprendere se il conducente del veicolo cui non è stata data la precedenza possa ritenersi esonerato dalla presunzione ex art. 2054, co. 2, c.c., per aver tenuto, nella circostanza, una condotta di guida prudenziale, consona al tratto stradale ed alle condizioni di traffico, o per aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro).
NDR: in argomento Cass. 3.4.1980 n. 2204, 15.12.2000 n. 15847 e 19.2.2009 n. 4055.
Corte di appello di Bari, sentenza del 18.1.2023, n. 58
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