Qualora il motociclista abbia intrapreso la manovra di attraversamento dell’intersezione omettendo di dare precedenza (pur in presenza di segnaletica orizzontale e verticale) e l’auto sopraggiunta procedeva ad una velocità nell’ordine di 70 km/h, a fronte di un limite di velocità in quel tratto di strada di 30 km/h, deve ritenersi che le risultanze di causa suffragano l’affermazione di determinazione dell’evento lesivo quale risultante di due condotte colpose convergenti il cui apporto causale deve essere valutato in misura eguale, evidenziandosi la paritaria gravità e incisività della condotta tenuta dal conducente del veicolo e dal motociclista in considerazione delle violazioni delle regole cautelari da entrambi poste in essere.
Tribunale di Milano, sentenza del 17.11.2022, n. 9086
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