Omessa precedenza allo stop e prudenza del conducente favorito

Nel caso di scontro tra veicoli, alla luce della presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ., l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. Difatti, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Il detto obbligo del conducente favorito dal diritto di precedenza di dimostrare di aver tenuto una condotta prudente sussiste anche nel caso in cui il conducente gravato da STOP abbia omesso di arrestarsi. La prudenza del conducente favorito deve valutarsi alla luce dell’art. 141 C.d.S.

NDR: in senso conforme Cass. n. 4755 del 09/03/2004, n. 477 del 15/01/2003 e n. 9528 del 12/06/2012.

Tribunale di Lecce, sentenza del 23.12.2021, n. 3474

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