Qualora l’assicurazione agisca in giudizio nei confronti dell’assicurazione di controparte per volta ad ottenere il risarcimento del danno da “fermo tecnico” subito dal proprio cliente a seguito di una sosta forzata del veicolo durante le fasi di riparazione seguita ad un sinistro stradale e in sede di appello avverso il rigetto di tale domanda si rilevi come legittimato a resistere nel giudizio di primo grado fosse anche il proprietario del veicolo antagonista, la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del litisconsorte necessario determina il doversi rimettere la causa dinnanzi al giudice di pace affinché si proceda all’integrazione del contraddittorio.
NDR: in tal senso Cass.n. 21896/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 21.4.2021, n. 6799
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