In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell’offerta dell’impresa di assicurazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni a cose e/o alla persona causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull’attore.
NDR: in tal senso Cass. 24205/2015.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.9.2021, n. 25523
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