In tema di circolazione stradale, vige il principio della non esigibilità di una manovra di emergenza del conducente del veicolo antagonista da parte di chi ha posto in essere una turbativa colposa della circolazione, atteso che sebbene il generale principio di solidarietà sia immanente nel nostro ordinamento ed imponga, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, compiendo le manovre all’uopo necessarie, l’adeguatezza di tale sforzo deve essere valutata alla stregua della ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, sarebbe apparsa la più idonea ad evitare od attenuare il danno.
NDR: in tal senso Cass. 2639/1998 e Cass. pen. 1713/2020.
Tribunale di Lecce, sentenza del 13.5.2021, n. 1413
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