La condizione di proponibilità della domanda, di cui all’art. 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all’assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari, non potendo, oltretutto, tale richiesta, che assolve la funzione di consentire “una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale, equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l’azione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.7.2022, n. 21211
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